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Regolamenti
I. MANCANZE E SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 1 (Doveri degli studenti)
Gli studenti sono tenuti all'osservanza dei doveri di cui all'art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, come modificato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007). In particolare:
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
4. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
5. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Gli studenti sono, altresì, tenuti ad assumere un comportamento confacente sia allo svolgimento delle attività scolastiche, sia allo svolgimento delle attività didattiche.
Art. 2 (Mancanze disciplinari)
Sono considerati comportamenti che configurano mancanze disciplinari tutti quelli che risultano trasgressivi dei doveri di cui all'art. 1.
Rispetto al dovere della regolare frequenza:
1. non sono considerate assenze-mancanze: (a) le assenze per motivi di salute, fino a due giorni, dichiarate dal genitore dell'alunno minorenne o maggiorenne; (b) le assenze per motivi di salute, per più di due giorni, certificate dal medico; (c) le assenze per lutto familiare certificate o autocertificate dal genitore dell'alunno minorenne o maggiorenne; (d) le assenze, fino a un massimo di cinque giorni, per specifici motivi familiari (matrimonio di un consanguineo, esame di laurea di un consanguineo, grave malattia di un consanguineo, viaggio con i genitori, …) certificati o autocertificati dal genitore dell'alunno minorenne o maggiorenne; (e) le assenze, fino ad un massimo di cinque giorni, per specifici motivi personali (esame per patente di guida, …), certificate o autocertificate dal genitore dell'alunno minorenne o maggiorenne; (f) le assenze degli alunni iscritti al corso ad indirizzo sportivo dovute alla partecipazione a gare sportive ufficiali, certificate dalla società sportiva di appartenenza; (g) le assenze degli alunni non iscritti al corso ad indirizzo sportivo dovute alla partecipazione a gare ufficiali di livello almeno regionale, certificate dalla società sportiva di appartenenza;
2. non sono considerati ritardi-mancanze i ritardi dovuti a motivi di forza maggiore (ritardo del mezzo pubblico, guasto del mezzo privato, incidente) certificati o autocertificati dal genitore dell'alunno minorenne o maggiorenne;
3. non sono considerati ritardi-mancanze e uscite anticipate-mancanze: (a) gli ingressi in ritardo e le uscite in anticipo, a qualsiasi ora, per motivi di salute (visite mediche, analisi cliniche, …) certificati dall'autorità sanitaria; (b) gli ingressi in ritardo e le uscite in anticipo, a qualsiasi ora, fino ad un massimo di cinque, per specifici motivi familiari o personali - del tipo di quelli già richiamati nelle lettere (d) ed (e) del precedente punto 1 - certificati o autocertificati dal genitore dell'alunno minorenne o maggiorenne;
4. non sono considerate uscite anticipate-mancanze: (a) le uscite in anticipo degli alunni iscritti al corso ad indirizzo sportivo dovute alla partecipazione a gare sportive ufficiali, certificate dalla società sportiva di appartenenza; (b) le uscite in anticipo degli alunni non iscritti al corso ad indirizzo sportivo dovute alla partecipazione a gare ufficiali di livello almeno regionale, certificate dalla società sportiva di appartenenza.
Art. 3 (Sanzioni disciplinari)
All'alunno il quale sia incorso in mancanze disciplinari sono irrogate, secondo la gravità delle stesse, le seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a 15 giorni;
c) sospensione dalle lezioni temporanea per un periodo superiore a 15 giorni;
d) sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico, senza esclusione dallo scrutinio finale o dall'ammissione all'esame di Stato;
e) sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico, con esclusione dallo scrutinio finale o dall'ammissione all'esame di Stato.
La corrispondenza fra le mancanze e le sanzioni è definita dall'ALLEGATO A, che si riferisce alle mancanze che non comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica, dall'ALLEGATO B, che si riferisce alle mancanze che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per meno di 15 giorni, dall'ALLEGATO C, che si riferisce alle mancanze che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, dall'ALLEGATO D, che si riferisce alle mancanze che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, senza l'esclusione dallo scrutinio finale o dall'ammissione all'esame di Stato e dall'ALLEGATO E, che si riferisce alle mancanze che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, con l'esclusione dallo scrutinio finale o dall'ammissione all'esame di Stato,
Art. 4 (Attenuanti ed aggravanti delle mancanze)
Costituiscono circostanze attenuanti il precedente comportamento corretto dell'alunno nonché la sua particolare condizione personale nel momento in cui è incorso nella mancanza disciplinare.
Il caso di recidiva e il carattere collettivo delle mancanze disciplinari costituiscono, invece, aggravanti del comportamento dello studente.
Art. 5 (Organi competenti a comminare le sanzioni disciplinari)
La sanzione discipli-nare dell'ammonizione scritta è comminata dal dirigente scolastico.
La sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni per un periodo inferiore a 15 giorni è comminata dal Consiglio di Classe.
La sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni per un periodo di tempo superiore a 15 giorni è comminata dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Consiglio di Classe, espresso in una apposita adunanza, per il tramite dell'insegnante coordinatore.
Il Consiglio di Istituto e il Consiglio di Classe possono, comunque, decidere di comminare le sanzioni di grado inferiore.
Art. 6 (Conversione delle sanzioni)
Le sanzioni disciplinari che non comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni possono essere convertite, per libera scelta dello studente, in attività in favore della comunità scolastica o in attività da svolgersi presso istituzioni di volontariato. Queste ultime devono essere certificate dall'istituzione presso le quali sono state svolte.
La corrispondenza tra le sanzioni disciplinari e le attività in favore della comunità scolastica è definita dall'ALLEGATO A, dall'ALLEGATO B e dall'ALLEGATO C.
Le attività, nelle quali le sanzioni disciplinari possono essere convertite, non devono in nessun caso richiedere azioni pericolose per la salute e la sicurezza sia dell'alunno sanzionato, sia degli altri membri della comunità scolastica.
Le attività alternative alle sanzioni disciplinari possono essere svolte anche da gruppi di alunni in collaborazione tra loro.
Durante lo svolgimento delle attività alternative in favore della comunità scolastica deve essere garantita la vigilanza da parte di un insegnante o di un collaboratore scolastico.
Art. 7 (Diritti degli alunni sanzionati)
All'alunno il quale sia incorso in una mancanza disciplinare a cui corrisponde una sanzione che prevede l'allontanamento dalla comunità scolastica viene assegnato, dal Consiglio di Classe, in qualità di tutor e per un periodo di tempo definito, un insegnante della classe.
Nei periodi di allontanamento inferiori a 15 giorni, il tutor ha il compito di ricevere lo studente sanzionato e i suoi genitori, al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.
Nei periodi di allontanamento superiore a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
Dopo il rientro nella comunità scolastica dell'alunno sanzionato, il compito dell'insegnante tutor è quello di condurre un continuo colloquio con l'alunno medesimo, al fine di cogliere eventuali stati di disagio che possano essere all'origine dei suoi comportamenti e quindi di aiutarlo a superarli.
Quando ne ravvisi la necessità, il tutor può chiedere un intervento coordinato di tutti gli insegnanti della classe.
Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
II. PROCEDURA DI IRROGAZIONE
Art. 8 (Contestazione di addebiti)
Il dirigente scolastico, venuto a conoscenza, tramite comunicazione scritta da parte di un membro della comunità scolastica o anche di una persona ad essa esterna, del comportamento di un alunno trasgressivo dei doveri di cui al precedente art. 1, provvede alla contestazione degli addebiti.
L'atto di contestazione degli addebiti deve contenere una descrizione circostanziata dei comportamenti contestati.
L'atto di contestazione degli addebiti viene inviato all'alunno incolpato ed ai suoi genitori, tranne il caso in cui si tratti di studente maggiorenne il quale non abbia autorizzato la scuola a trasmettere ai propri genitori i dati scolastici che lo riguardano.
Art. 9 (Giustificazioni dell'alunno)
L'alunno, entro cinque giorni dalla comunicazione della contestazione di addebiti, può inviare al dirigente scolastico, per iscritto, le proprie giustificazioni. Egli può addurre qualunque elemento utile alla propria difesa, compresa la citazione di testimoni.
L'atto di contestazione degli addebiti reca informazione esplicita all'alunno della possibilità di presentare le giustificazioni nonché del tempo a tale scopo concesso.
Art. 10 (Adempimenti successivi)
Il dirigente scolastico, tenuto conto degli addebiti contestati e valutate le giustificazioni addotte dall'alunno, può decidere di interrompere il procedimento disciplinare, dichiarando archiviati gli atti ad esso relativi, oppure di dare ad esso seguito.
In quest'ultimo caso, il dirigente scolastico, tenuto conto della gravità della mancanza disciplinare, può ravvisare direttamente nell'ammonizione scritta la sanzione con essa congruente oppure decidere di rimettere la questione al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto, i quali decidono in via definitiva.
Il dirigente scolastico sceglie l'attività alternativa nella quale la sanzione dell'ammonizione scritta può essere convertita e dà informazione ai soggetti ai quali è stata comunicata la contestazione di addebiti sia della sanzione ritenuta congruente con la mancanza disciplinare, sia dell'attività alternativa.
Il Consiglio di Classe decide se comminare oppure no una sanzione disciplinare e, in caso affermativo, sceglie sia la sanzione congruente con la mancanza disciplinare, sia l'attività ad essa alternativa.
Il Consiglio di Istituto sceglie la sanzione congruente con la mancanza disciplinare e, qualora questa non preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, sceglie anche l'attività alternativa.
Il dirigente scolastico trasmette una nota informativa recante le decisioni del competente organo collegiale a coloro a cui è stata inviata la nota di contestazione di addebiti.
Art. 11 (Decisioni dell'alunno circa la conversione della sanzione)
Nel caso di comminazione della sanzione dell'ammonizione scritta e nel caso di allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni o di allontanamento per un periodo temporaneo superiore a 15 giorni, l'alunno, entro tre giorni dalla ricevuta comunicazione del dirigente scolastico, deve scegliere tra la sanzione e l'attività alternativa.
Qualora entro tale data l'alunno non abbia provveduto a comunicare la propria scelta, il procedimento disciplinare avrà conclusione con l'irrogazione della sanzione disciplinare.
Di tutto ciò deve essere fatta esplicita menzione nelle comunicazioni del dirigente scolastico di cui al precedente articolo.
Art. 12 (Comunicazione delle decisioni definitive)
Dell'esito del procedimento disciplinare, il quale consiste nell'archiviazione degli atti oppure nell'irrogazione della sanzione disciplinare oppure ancora nell'ingiunzione allo studente di effettuare le attività alternative alla sanzione, il dirigente scolastico dà comunicazione a coloro a cui è stata inviata la nota di contestazione di addebiti.
III. IMPUGNAZIONI
Art. 13 (Ricorso avverso le sanzioni disciplinari)
Avverso una sanzione disciplinare è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della sua irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
Nella comunicazione della irrogazione della sanzione disciplinare viene esplicitamente indicato che avverso essa è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia.
Art. 14 (Composizione dell'Organo di Garanzia)
L'Organo di Garanzia è un organo perfetto, composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti. I membri - effettivi e supplenti - sono: un docente, designato dal Consiglio di Istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante eletto dai genitori.
L'Organo di Garanzia è presieduto dal dirigente scolastico.
Un membro dell'Organo di Garanzia decade quando non fa più parte di alcuna delle categorie in esso rappresentate.
Art. 15 (Funzionamento dell'Organo di Garanzia)
L'Organo di Garanzia è chiamato a decidere anche sui conflitti che insorgono all'interno della scuola circa l'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
L'Organo di garanzia, in merito ai ricorsi avverso le sanzioni disciplinari, decide entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso. Esso decide, in merito ai conflitti circa l'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, entro 20 giorni dalla presentazione dell'esposto.
L'Organo di Garanzia svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'organo che ha comminato la sanzione disciplinare.
Art. 16 (Norme transitorie)
Il presente Regolamento di Disciplina entrerà in vigore a partire dal 9 Febbraio 2009.
Il Regolamento di Disciplina non ha valore retroattivo.
Per la restante parte dell'Anno Scolastico 2008/2009, la corrispondenza tra le assenze-mancanze, i ritardi-mancanze e le uscite in anticipo-mancanze e le sanzioni disciplinari viene modificata come segue:
1. la sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta verrà comminata dopo 3 ritardi-mancanze, dopo 3 uscite in anticipo-mancanze e dopo 4 assenze-mancanze;
2. la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni per meno di 15 giorni verrà comminata dopo 5 ritardi-mancanze, dopo 5 uscite in anticipo-mancanze e dopo 8 assenze-mancanze.